Mutuo cointestato. Cosa succede in caso di divorzio
Purtroppo accade spesso che al momento del matrimonio si affrontino molte situazioni con l’incoscienza dettata dal sentimento reciproco. Una di queste situazioni è quella che si crea al momento dell’acquisto di una casa e in particolare quando per l’acquisto si necessita di un mutuo – cosa che accade il più delle volte – e si decide di cointestare il mutuo. Tutto va bene fin quando la coppia resta unita; i problemi iniziano invece se l’amore svanisce e la coppia decide di divorziare. Vi assicuro che non è per nulla piacevole.
Essendomi trovato in questa triste situazione ho scoperto le numerose ipotesi che si possono presentare in caso di divorzio con un mutuo cointestato acceso. Io sto parlando della situazione in cui il mutuo cointestato riguarda l’immobile in cui si è vissuti durante il matrimonio, in regime di comunione dei beni.
Come prima cosa va considerato quanto l’assegnazione della casa coniugale influisca sulla determinazione dell’ammontare complessivo degli obblighi economici che possono essere posti a carico di un coniuge in favore dell’altro; è ovvio che gli oneri collegati alle rate del mutuo siano importanti per la determinazione del reddito netto dell’obbligato, al fine di riuscire ad adattare l’esigenza di garantire all’altro coniuge un tenore di vita paragonabile a quello avuto nel periodo del matrimonio alla necessità di garantire all’obbligato stesso un’esistenza dignitosa.
Fra le ipotesi da prendere in considerazione vi è quella di proseguire il pagamento delle rate del mutuo fino alla sua estinzione in vista del trasferimento della proprietà dell’immobile ai figli. Sembra che però questa soluzione venga solo raramente presa in considerazione.
Tenendo conto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, bisogna decidere come gestire le quote di proprietà e il mutuo residuo che grava ancora sull’abitazione.
In questo caso vi sono varie soluzioni:
- si possono trasferire le quote di proprietà e stabilire l’assunzione del mutuo rimanente da parte di uno dei coniugi;
- si può decidere di vendere a qualcun altro la casa su cui è stato acceso il mutuo, estinguendo così il mutuo;
- un’altra soluzione, ma poco conveniente, sempre nel caso della vendita, è quella di vendere esclusivamente la nuda proprietà, mantenendo così il diritto reale di godimento in favore dell’occupante. Questa ipotesi è poco conveniente, poiché il valore della vendita della nuda proprietà solitamente è inversamente proporzionale all’età di colui che vende e continua a permanere nell’abitazione.
La cessione della quota dell’immobile all’altra parte può essere inserita nell’accordo di separazione consensuale. In questo caso vi deve essere l’impegno da parte di chi riceve la donazione della quota di rimborsare all’altro la propria quota di mutuo. Questa soluzione può essere molto utile in quanto permette di evitare l’eventuale rinegoziazione del mutuo presso la banca.
