La cessione del quinto in caso di licenziamento o aspettativa
La cessione del quinto è una forma di finanziamento sempre più utilizzata, soprattutto da quando, nel 2005, è diventata un diritto del Lavoratore Dipendente, anche di aziende private, in quanto ne è stata prevista l’obbligatorietà dalla Legge Finanziaria. La cessione del quinto permette inoltre di ottenere un prestito anche a quanti hanno già altri debiti o risultano cattivi pagatori. E’ chiaro che il datore di lavoro resta libero di decidere se accettare o meno la rata della Delega di Pagamento.
Gli stessi Istituti di Credito preferiscono concedere un prestito tramite la cessione del Quinto, poiché è una delle forme di finanziamento che maggiormente protegge l’ente finanziatore. Questa sicurezza è dovuta al fatto che al momento della concessione del finanziamento viene stipulata anche una polizza assicurativa.
Personalmente ritengo che questa forma di prestito sia da prendere in considerazione con cautela, qualora non si sia dipendenti da un ente pubblico, e ciò per due motivi: il primo è che i tassi d’interesse, nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sono piuttosto alti e la seconda è che la polizza assicurativa purtroppo non protegge chi ha richiesto il prestito e paga la polizza, ma garantisce prevalentemente l’istituto di credito.
In caso di perdita di lavoro, indipendentemente dal motivo, la prima garanzia per l’Istituto che ha erogato il credito è il Tfr, che è vincolato fino all’estinzione del debito residuo. Se il Tfr non dovesse essere sufficiente a coprire l’importo rimanente, subentra l’assicurazione che paga alla banca quel che resta del debito.
A questo punto chi ha chiesto il prestito non sarà più debitore della banca ma dell’assicurazione.
Nel caso in cui il dipendente licenziato avesse la fortuna di trovare un nuovo lavoro, solitamente si accorda con l’assicurazione per trasferire il debito sulla nuova busta paga. Il problema subentra nel momento in cui ciò non dovesse accadere e il debitore non fosse in grado di rimborsare il debito, allora la polizza assicurativa coprirebbe la differenza solo nel caso in cui la causa della perdita del posto di lavoro non era prevedibile al momento dell’erogazione del finanziamento, come può accadere nel caso del fallimento della società. Se la causa della perdita del posto è invece dovuta a dimissioni o a licenziamento per giusta causa, allora questi rimane debitore perché l’assicurazione non paga. In questo caso la procedura nei confronti del debitore sarà purtroppo quella che viene comunemente applicata nei confronti di chi è insolvente.