Archivio per febbraio, 2011

feb
24
2011

La cessione del quinto in caso di licenziamento o aspettativa

La cessione del quinto è una forma di finanziamento sempre più utilizzata, soprattutto da quando, nel 2005, è diventata un diritto del Lavoratore Dipendente, anche di aziende private, in quanto ne è stata prevista l’obbligatorietà dalla Legge Finanziaria. La cessione del quinto permette inoltre di ottenere un prestito anche a quanti hanno già altri debiti o risultano cattivi pagatori. E’ chiaro che il datore di lavoro resta libero di decidere se accettare o meno la rata della Delega di Pagamento.

Gli stessi Istituti di Credito preferiscono concedere un prestito tramite la cessione del Quinto, poiché è una delle forme di finanziamento che maggiormente protegge l’ente finanziatore. Questa sicurezza è dovuta al fatto che al momento della concessione del finanziamento viene stipulata anche una polizza assicurativa.

Personalmente ritengo che questa forma di prestito sia da prendere in considerazione con cautela, qualora non si sia dipendenti da un ente pubblico, e ciò per due motivi: il primo è che i tassi d’interesse, nel caso di cessione del quinto dello stipendio, sono piuttosto alti e la seconda è che la polizza assicurativa purtroppo non protegge chi ha richiesto il prestito e paga la polizza, ma garantisce prevalentemente l’istituto di credito.

In caso di perdita di lavoro, indipendentemente dal motivo, la prima garanzia per l’Istituto che ha erogato il credito è il Tfr, che è vincolato fino all’estinzione del debito residuo. Se il Tfr non dovesse essere sufficiente a coprire l’importo rimanente, subentra l’assicurazione che paga alla banca quel che resta del debito.

A questo punto chi ha chiesto il prestito non sarà più debitore della banca ma dell’assicurazione.

Nel caso in cui il dipendente licenziato avesse la fortuna di trovare un nuovo lavoro, solitamente si accorda con l’assicurazione per trasferire il debito sulla nuova busta paga. Il problema subentra nel momento in cui ciò non dovesse accadere e il debitore non fosse in grado di rimborsare il debito, allora la polizza assicurativa coprirebbe la differenza solo nel caso in cui la causa della perdita del posto di lavoro non era prevedibile al momento dell’erogazione del finanziamento, come può accadere nel caso del fallimento della società. Se la causa della perdita del posto è invece dovuta a dimissioni o a licenziamento per giusta causa, allora questi rimane debitore perché l’assicurazione non paga. In questo caso la procedura nei confronti del debitore sarà purtroppo quella che viene comunemente applicata nei confronti di chi è insolvente.

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feb
24
2011

La cessione del quinto in caso di licenziamento o aspettativa

Purtroppo accade spesso che al momento del matrimonio si affrontino molte situazioni con l’incoscienza dettata dal sentimento reciproco. Una di queste situazioni è quella che si crea al momento dell’acquisto di una casa e in particolare quando per l’acquisto si necessita di un mutuo – cosa che accade il più delle volte – e si decide di cointestare il mutuo. Tutto va bene fin quando la coppia resta unita; i problemi iniziano invece se l’amore svanisce e la coppia decide di divorziare. Vi assicuro che non è per nulla piacevole.

Essendomi trovato in questa triste situazione ho scoperto le numerose ipotesi che si possono presentare in caso di divorzio con un mutuo cointestato acceso. Io sto parlando della situazione in cui il mutuo cointestato riguarda l’immobile in cui si è vissuti durante il matrimonio, in regime di comunione dei beni.

Come prima cosa va considerato quanto l’assegnazione della casa coniugale influisca sulla determinazione dell’ammontare complessivo degli obblighi economici che possono essere posti a carico di un coniuge in favore dell’altro; è ovvio che gli oneri collegati alle rate del mutuo siano importanti per la determinazione del reddito netto dell’obbligato, al fine di riuscire ad adattare l’esigenza di garantire all’altro coniuge un tenore di vita paragonabile a quello avuto nel periodo del matrimonio alla necessità di garantire all’obbligato stesso un’esistenza dignitosa.

Fra le ipotesi da prendere in considerazione vi è quella di proseguire il pagamento delle rate del mutuo fino alla sua estinzione in vista del trasferimento della proprietà dell’immobile ai figli. Sembra che però questa soluzione venga solo raramente presa in considerazione.

Tenendo conto del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, bisogna decidere come gestire le quote di proprietà e il mutuo residuo che grava ancora sull’abitazione.

In questo caso vi sono varie soluzioni:

  • si possono trasferire le quote di proprietà e stabilire l’assunzione del mutuo rimanente da parte di uno dei coniugi;
  • si può decidere di vendere a qualcun altro la casa su cui è stato acceso il mutuo, estinguendo così il mutuo;
  • un’altra soluzione, ma poco conveniente, sempre nel caso della vendita, è quella di vendere esclusivamente la nuda proprietà, mantenendo così il diritto reale di godimento in favore dell’occupante. Questa ipotesi è poco conveniente, poiché il valore della vendita della nuda proprietà solitamente è inversamente proporzionale all’età di colui che vende e continua a permanere nell’abitazione.

La cessione della quota dell’immobile all’altra parte può essere inserita nell’accordo di separazione consensuale. In questo caso vi deve essere l’impegno da parte di chi riceve la donazione della quota di rimborsare all’altro la propria quota di mutuo. Questa soluzione può essere molto utile in quanto permette di evitare l’eventuale rinegoziazione del mutuo presso la banca.

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feb
24
2011

La cessione del quinto in caso di licenziamento o aspettativa

Il 9 febbraio si terrà il Convegno “Mobile Payment: tra aspettative e realtà”.

Il Convegno sarà ospitato presso l’Aula Carlo de Carli del Politecnico di Milano, e tratterà del Mobile Payment (Remote e Proximity) e dei servizi non transazionali, basati su tecnologia Near Field Communication (NFC) su cellulare, che in Italia possono rappresentare un elemento di profonda innovazione nelle modalità di pagamento.

Durante il Convegno saranno presentati i risultati della Ricerca 2010, che ha affrontato alcuni temi necessari alla diffusione di questi nuovi modelli.

Fra questi temi sono stati analizzati: gli ambiti applicativi più promettenti, il modo di percepire dei consumatori e il punto di vista degli esercenti, la sicurezza nelle transazioni e il quadro normativo nonché l’articolazione della filiera dell’offerta.

Nel pomeriggio del 9 febbraio, dalle 14.30 alle 17.30, sarà tenuta la Sessione di Approfondimento “Incontro con i Ricercatori dell’Osservatorio NFC & Mobile Payment” in cui saranno affrontati:

  • - l’analisi di alcune applicazioni rilevanti di Mobile Payment a livello internazionale;
  • - il tema della sicurezza delle applicazioni di Mobile Payment;
  • - l’evoluzione della normativa e le opportunità che emergono per lo sviluppo del Mobile Payment.

Chi fosse interessato al Convegno potrà trovare ulteriori informazioni sul sito dell’Osservatorio NFC & Mobile Payment.