Rifiuto di addebito o Chargeback
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Il termine chargeback indica una modalità attraverso cui vengono gestiti i movimenti soggetti a contestazioni da parte dei titolari di carte di credito, che rifiutano gli addebiti.
Le società fornitrici di carte di credito hanno creato un sistema per soddisfare i clienti che abbiano avuto un problema con una qualsiasi transazione, cioè che riscontrino sul proprio estratto conto una spesa che sono sicuri di non avere fatto.
Il sistema è detto rifiuto d’addebito, o chargeback. Seguendo tale procedura, il cliente deve semplicemente informare l’azienda che ha emesso la sua carta dell’esistenza di un contenzioso: sarà poi quest’ultima che lo assisterà a risolvere la questione.
Per avviare una procedura di chargeback, il titolare della carta deve presentare gratuitamente un reclamo, servendosi di un modulo offerto dalla compagnia della sua carta (spesso il modulo si trova sul retro dell’estratto conto mensile della carta stessa). Una volta ricevuto il reclamo, la compagnia può richiedere al titolare della carta la documentazione necessaria a sostenere le sue pretese.
Qualora le richieste del cliente appaiano giustificate, la banca avvierà un rifiuto d’addebito nei confronti della banca dell’esercente: ciò significa che la banca del titolare della carta si farà restituire il denaro dalla banca del rivenditore.
Quest’ultima non può opporsi in alcun modo, perché ciascuna banca che partecipa al sistema ha sottoscritto un contratto che prevede esplicitamente queste procedure di ricorso.
A quel punto l’esercente avrà la possibilità di presentare gli elementi di prova a sua discolpa. Qualora la sua banca sia convinta della buona fede del rivenditore, essa avvierà a sua volta una procedura di chargeback ai danni della banca del titolare della carta, vale a dire che si riapproprierà del denaro da quest’ultima. Nel caso la vertenza si trascini e non possa venire risolta tra le due banche, si farà ricorso all’arbitrato dalla compagnia di carte di credito.
Quando un cliente desidera presentare reclamo, l’istituto che ha emesso la carta di credito è disponibile a prestargli assistenza telefonica, solitamente a titolo gratuito, ventiquattr’ore al giorno, 365 giorni all’anno. Una volta presentato reclamo, il cliente non deve assumere un avvocato: è la banca che ricorre alle proprie risorse per occuparsi del caso, mettendo il consumatore su un piede di parità rispetto al rivenditore, a prescindere da quanto ricco e potente possa essere quest’ultimo.
La banca può attuare una procedura di rifiuto d’addebito nei confronti di qualsiasi esercente in qualsiasi parte del mondo, con l’eccezione di alcuni paesi, come la Francia, il cui ordinamento vieta la possibilità di eseguire la procedura di chargeback al fine di proteggere i commercianti.


